La sufficienza della motivazione nelle sanzioni amministrative - GdP Napoli - Sent. 19207
Massima
La sufficienza della motivazione va misurata in base alla sua idoneità a dissipare eventuali sospetti di irrazionalità e di arbitrio dell'azione amministrativa, nei confronti della communitas civum e del destinatario del provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/02/2021, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. IS21960000630, emessa in data 07/01/21 e notificata in data 15/01/21.
Il ricorrente, nel premettere che in data 11/04/20, alle ore 15.20 sopraggiungevano nei pressi del suo esercizio commerciale gli assistenti capi di Polizia di Stato, senza entrare all'intano del locale e che in quel momento erano presenti unicamente oltre al titolare, le Sigg.re XXXXXXX e XXXXXX, rispettivamente moglie e madre del medesimo, deduceva l'erronea valutazione dei fatti e la violaziònc del diritto di difesa.
Il Giudice fissava con decreto notificato alle parti l'udienza di comparizione delle stesse, all'esito della quale decideva la causa dando lettura del dispositivo ai semi dell'art. 23 della legge 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Va osservato che la P.A., con l'emissione del provvedimento sanzionatorio, adempie al dovere di procedere alla riscossione del credito riconducibile alla violazione, in via di autotutela meramente esecutiva, ed il giudice, ln sede oppositiva, è tenuto a controllare non solo la validità formale del predetto provvedimento , ma deve estendere il suo sindacato anche sul piano della validità sostanziale, ovvero procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto occorrenti alla configurazione della violazione.
Il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentono al trasgressore di avere esatta cognizione dell'Illecito che gli viene contestato.
La motivazione del provvedimento deve integrare ogni particolare utile a fornire a distanza di tempo, un'esatta ricostruzione della violazione.
A tal fine la motivazione sarà sufficiente anche se concisa, purché non limitata ad una sorte di postulalo circa l'intera vicenda, l'esposizione dei motivi, infatti, va misurata in base alla sua idoneità a dissipare eventuali sospetti di irrazionalità e di arbitrio dell'azione amministrativa, nei confronti della communitas civum e del destinatario del provvedimento.
Orbene dall'esame della documentazione in atti si rileva la genericità della motivazione, laddove gli agenti accertatori, omettevano di indicare la presenza di avventori nel locale anche con riferimento al numero, nonché omettevano di rilevare gli spazi destinati al consumo, le sedute e gli eventuali punti di appoggio e l'oggetto della somministrazione.
Inoltre, la Pubblica Amministrazione, sulla quale, ai sensi dell'art. 23, comma 12, della lege n. 689/11, grava l'onere probatorio, in ordine alla responsabilità dell'opponente, non ha prodotto in giudizio la documentazione posta alla base del procedimento amministrativo.
In assenza, dunque, anche di prova sufficiente, In ordine alla responsabilità dell'opponente, l'opposizione va accolta, come previsto dall'art. 23, comma 12, della legge n. 689/81.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, come in dispositivo, tenuto conto del regolamento di cui al D.M. 20/07/2012, n. 140 entrato in vigore il 23/08/2012 successive modificazioni, dell'attività svolta e in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 11.
P.Q.M
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXXXXX, nei confronti del COMUNE DI NAPOLI, In persona del Sindaco p.t, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna la P.A. al pagamento in favore del procuratore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € XXXX, di cui € XXXX per le spese, oltre il 15% delle spese generali, IVA e CPA.
Sentenza esecutiva cx lege.
Cosi deciso in Napoli, all'udienza del 07/05/2021