Sentenze | Consumatore | Tribunale di Napoli | Ordinanza del 11.08.2023

La rilevabilità delle clausole vessatorie nel giudizio di esecuzione: il provvedimento del Tribunale di Napoli

A scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 14.06.23, letti gli atti depositati dalle parti ed esaminata la documentazione prodotta;
l’opponente sig (Omissis) mediante ricorso ai sensi dell’art. 615 II co. cpc con richiamo alla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, ha dedotto la presenza, all’interno del contratto di finanziamento stipulato, di clausole dubbie di natura abusiva e/o vessatoria nonché di una penale illegittima, chiedendo pertanto la sospensione dell’esecuzione e la rideterminazione del credito effettivamente ancora vantato dall’istituto di credito opposto e ciò anche alla luce della propria rielaborazione degli estratti conto depositata nel fascicolo telematico;
la (Omissis) S.p.A., di contro, ha richiesto l’assegnazione delle somme pignorate previa declaratoria di improcedibilità della citazione in opposizione nonché la dichiarazione di inammissibilità delle contestazioni non afferenti al procedimento esecutivo negando altresì la legittimità della richiesta sospensione dell’esecuzione in quanto non sussistono i requisiti indispensabili del fumus e del periculum in mora.
La prima valutazione da compiere consiste nella disamina della motivazione del titolo esecutivo sotteso al pignoramento costituito dal decreto ingiuntivo XXX/XX emesso dal Tribunale di Napoli dalla quale avrebbe dovuto evincersi con chiarezza come il Giudice della fase monitoria abbia effettivamente verificato la natura delle clausole contenute nel contratto di finanziamento circostanza che, nel caso di specie, non emerge in quanto nel titolo non è riscontrabile alcun rifermento specifico al contenuto della convenzione alla base del credito ingiunto. Di talché è proprio la carenza di motivazione a determinare e legittimare il dovere officioso del giudice dell’esecuzione di verificare il contenuto eventualmente abusivo delle norme contrattuali anche successivamente alla formazione titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo.
In buona sostanza il debitore nel caso in esame ha inteso avvalersi del ricorso in opposizione ai sensi 615 cpc per ottenere una rideterminazione delle somme ingiunte nel decreto ingiuntivo posto in esecuzione proprio perchè, trattandosi di credito derivante da contratto di finanziamento, la preclusione del rilevabile non opera in riferimento all’eventuale esistenza di clausole abusive.
Osservato che la rielaborazione degli estratti conto depositata dall’opponente, peraltro contestati dalla (Omissis), per sua stessa natura non costituisce strumento autonomamente idoneo ad offrire spunti probanti sui singoli importi presuntivamente richiesti oltre il lecito per la cui valutazione il giudice sommariamente investito dovrebbe necessariamente fare ricorso solo a criteri astrattamente probabilistici, altra e diversa valutazione può invece farsi in relazione alla eccessiva onerosità della clausola penale in caso di inadempimento del contraente debole la quale prevede, così come facilmente evincibile dalla stessa lettura del contratto di finanziamento precisamente ai capi 1,2,3 e 4 che induce a ritenere, all’esito di un’ analisi sommaria, sensibilmente sproporzionata la somma che l’opponente sarebbe tenuto a pagare atteso il concreto aumento fissato in convenzione suscettibile ad arrivare ad un importo finanche superiore al 40% di quello finanziato anche in virtù del fatto che le quote richieste a titolo di interessi nelle diverse scadenze non sembra affatto costante, così come sostenuto nella memoria difensiva dall’Istituto di credito.
Inoltre desta non poche perplessità la clausola relativa al potere di modifica delle condizioni economiche contenuta nel contratto di finanziamento che riconosce tale facoltà unilateralmente all’Istituto di credito ma che reca in sè un elemento di illegittimità laddove manca della previsione di un giustificato motivo che effettivamente la consenta, così come pure e non di meno, mostra un apparente contrasto con l’art. 125 T.U.B. che invero prevede come non possa essere richiesta alcuna somma al consumatore se non prevista nel contratto di finanziamento stipulato.
.Alla luce delle osservazioni che precedono e quindi attesa, almeno in termini probabilistici, la sussistenza del fumus, l’istanza di sospensione va accolta.
La novità della questione affrontata induce a disporre la compensazione delle spese dì lite della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di sospensione dell’esecuzione;
compensa le spese di lite per la fase cautelare ricorrendone i giustificati motivi;
assegna alle parti i termini di legge da calcolarsi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per l’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione.


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