Sovraindebitamento: mancanza di adeguato scrutinio del merito creditizio e conoscibilità dell' esposizione del debitore
Massima
La situazione debitoria del consumatore è, per gli istituti finanziari, sempre conoscibile, anche in caso di mancanza o inesattezza delle informazioni richieste al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. In assenza di adeguato scrutinio del merito creditizio, è improcedibile il reclamo proposto dal creditore avverso l'omologa del piano del consumatore.
Le parti rappresentano che vi è stata proposta di ristrutturazione del sovraindebitamento familiare ingenerato dalla nota vicenda del XXXXX, i cui dipendenti furono congelati con indisponibilità e senza retribuzione. Per tale motivo non venne pagato il mutuo ipotecario e ciò ha innescato una situazione di progressivo indebitamento, posto che la stessa XXX pretese un’integrazione con cessione del quinto dell’unico stipendio residuo e successivamente il datore di lavoro (XXXXXXXXXX) pretese la chiusura delle posizioni a sofferenza maturate prima del subentro. Per tale ragione fu contratto il nuovo finanziamento con XXX per estinguere quello in corso con XXX. Il piano prevede l’ampio soddisfacimento del creditore ipotecario (che comunque non ha proposto opposizione) ed il pagamento rateizzato di XXX per complessivi euro XXXXX che, unitamente ad euro XXX già versati, raggiungono una percentuale di rimborso pari a circa l’80% della somma mutuata (euro XXXX). L’Avvocato XXXXXX XXXXX rileva che i proponenti difettano di meritevolezza, posto che allorquando ebbero a sottoscrivere il nuovo finanziamento, non riferirono della relativa ipoteca e quindi della già imponente esposizione debitoria; rileva fra l’altro che l’XXX, godendo della cessione del quinto ed anche di una polizza assicurativa, aveva una certa sicurezza di ottenere il rimborso e quindi la soluzione prospettata, che fra l’altro differisce nel tempo il pagamento, non si appalesa vantaggiosa anche rispetto all’alternativa liquidatoria. Inoltre il capitale residuo non tiene conto della quota interessi sulle rate a scadere e pertanto utilizza come base di calcolo il piano di ammortamento (euro XXXXX in luogo di euro XXXX costituente il residuo capitale lordo). La proponente rileva che il sovraindebitamento è sopraggiunto per fatti successivi alla contrazione del mutuo, posto che per i primi dieci anni, allorquando la famiglia ha potuto beneficiare del doppio, il mutuo è stato regolarmente pagato ed anche dopo si è tentato di fronteggiare la debitoria anche con l’aiuto dei propri familiari. La sottoscrizione del nuovo finanziamento con XXX prescindeva dal mutuo perché in realtà sostituiva un’analoga situazione di finanziamento con cessione del quinto. Tale situazione fu riferita ad XXX che provvide direttamente a riversare la somma a XXXX. In realtà l’agente XXXX ebbe a contattare tutti i dipendenti di XXXX che avevano queste criticità e provvide egli stesso a sanare le posizioni XXX. In pratica noi dipendenti avemmo soltanto l’importo netto, posto che la quota XXX fu da loro versata direttamente. Nessuna superficialità vi fu dunque nel rapporto con XXX
L’Avvocato XXX rileva in senso contrario che fu proprio XXX a violare il c.d. merito creditizio, posto che l’ipoteca XXX era regolarmente iscritta ed in quella data lo stipendio della dipendente, al netto della rata di mutuo, non le avrebbe nemmeno consentito condizioni minime di sopravvivenza. Lo stipendio era infatti di euro 1.200 e la rata di mutuo pesava circa per 550 euro mensili. Insiste pertanto nelle ragioni di inammissibilità del reclamo di cui all’art. 12 bis, comma 3 bis, della legge 3/2012.IL TRIBUNALERilevato che effettivamente, al momento della sottoscrizione del contratto con XXXX (anno 2017) la capacità di rimborso dell’istante, già gravata dal mutuo ipotecario, non sussisteva in fatto e che pertanto la concessione dell’ulteriore finanziamento ha ulteriormente aggravato una situazione di evidente sovraindebitamento non colpevolmente determinato dalla parte (al momento d ella sottoscrizione del mutuo esisteva il doppio stipendio e nemmeno era astrattamente ipotizzabile il congelamento dei dipendenti del XXXXX); considerato che pertanto, in mancanza di un adeguato scrutinio del merito creditizio, nemmeno può trovare ingresso la reazione giudiziaria; considerato che il pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenzaP.Q.M.Dichiara improcedibile il reclamo e condanna l’XXXX al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.900,00, oltre accessori come per legge.