Il diritto al rimborso di parte dei costi del credito in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: la sentenza Lexitor.
Problema
Talvolta può accadere che, dopo aver contratto un finanziamento, si decida di estinguerlo anticipatamente.
Consigli utili
Se il soggetto finanziato è un consumatore che ha estinto il finanziamento negli ultimi 10 anni, la banca dovrà rimborsare al cliente una quota parte del "costo del credito".
In data 11.09.2019, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-383/18, comunemente nota come "Lexitor". Questa decisione, interpretando l'art. 16, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE (che ha abrogato e sostituito l’articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio), in tema di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori, ha sancito il diritto dei soggetti finanziati ad ottenere il rimborso di quota parte dei costi totali del credito.
I riferimenti normativi: gli artt. 3, 16 e 22 della direttiva 2008/48/CE.
Articolo 3 - Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) “consumatore”: una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; (…) g) “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; (…).
Articolo 16 - «Rimborso anticipato»
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che i ntercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 0,5% dell’importo del credito rimborsato in anticipo.
Articolo 22
1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
(…)
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa.
I fatti (di causa) relativi alla pronuncia del 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor)
Dopo aver proceduto al rimborso anticipato degli importi dei loro crediti, tre consumatori avevano ceduto alla Lexitor, società di diritto polacco che offre servizi giuridici ai consumatori, i diritti di credito che essi vantavano verso gli istituti bancari in virtù del rimborso anticipato.
Successivamente, la Lexitor, nella sua qualità di cessionaria dei crediti, chiedeva ai tre istituti di credito il rimborso di una parte dell’importo delle commissioni versate dai consumatori, maggiorata degli interessi di mora.
Gli istituti di credito non accoglievano tali richieste e la Lexitor presentava tre ricorsi intesi ad ottenerne la condanna al pagamento di una parte delle suddette commissioni, oltre interessi di mora.
Il giudice decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE il seguente quesito pregiudiziale: «Se la disposizione contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione».
In sostanza la CGUE ha dovuto chiarire se la riduzione di cui al suddetto articolo 16 si riferisca solo ai costi legati alla durata del contratto (recurring) o anche quelli indipendenti dalla sua durata (up front).
L’interpretazione della Corte favorevole al consumatore.
Dopo aver precisato la nozione di “costo totale del credito”, la CGUE riconosce che diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico, indipendentemente dalla loro natura, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, (…), i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
- limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
- il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.
- il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest’ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall’altro lato, tramite l’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante.
- nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Riassumendo, quindi, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico, indipendentemente dalla loro natura. Limitare la riduzione ai soli costi di recurring sarebbe stato un allentamento della protezione del consumatore, poiché i costi sono stabiliti unilateralmente dal finanziatore.
I risvolti della sentenza lexitor nell'Ordinamento Italiano.
In Italia, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, si era consolidato l’orientamento che considerava rimborsabili solo i costi c.d. up front.
A seguito della sentenza della CGUE, molti consumatori che avevano estinto anticipatamente un finanziamento nell’ultimo decennio hanno chiesto (e ottenenuto) la restituzione di quota parte dei costi collegati al credito.
Per arginare il fenomeno l’allora governo Draghi, con l’articolo 11 octies, co. 2, del dl. 25/05/2021, n. 73 (sostitutivo del testo dell’art. 125-sexies TUB – cd. decreto sostegni bis -convertito, con modificazioni, nella legge 23/07/2021, n. 106), aveva tentato di circoscrivere gli effetti della sentenza lexitor ai soli contratti stipulati dopo la sua introduzione. Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza n. 263/2022) che, dichiarando il nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB parzialmente incostituzionale, ha neutralizzato l’intento dell’allora governo Italiano.
La giurisprudenza successiva, sia di merito che di legittimità, ha accolto questa interpretazione, riconoscendo che la distinzione tra costi up front e recurring ha perso rilevanza giuridica.
Il diritto al rimborso di parte dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata. Conclusioni.
A seguito della pronuncia della sentenza della CGUE (Lexitor), così come confermato dalla Corte Costituzionale e dalle successive sentenze di merito e legittimità, i consumatori che hanno estinto anticipatamente un mutuo negli ultimi 10 anni hanno diritto al rimborso di una quota parte del “costo del credito”.
Il principio è valido per tutti i contratti di credito al consumo (finanziamento personale, con cessione del quinto dello stipendio, della pensione, etc.) ad eccezione di quelli garantiti da ipoteca o comunque finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata (per i quali restano rimborsabili i soli costi collegati alla durata del contratto).
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