Il difetto di legittimazione passiva del broker assicurativo terzo chiamato in garanzia.
Problema
Di tanto in tanto accade che un soggetto assicurato, convenuto in giudizio, effettui una chiamata in causa a scopo di garanzia nei confronti del broker anziché dell'assicuratore.
Consigli utili
Il broker assicurativo, per definizione, non è il soggetto che (per il tramite del contratto di assicurazione) ha assunto il rischio. Per tale motivo la domanda di manleva proposta nei confronti del broker sarà rigettata per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo.
La chiamata in garanzia del broker assicurativo origina spesso dalla confusione della figura di quest'ultimo con quella dell'agente assicurativo.
il titolo IX del codice delle assicurazioni private, all'art. 108, stabilisce che "L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all’articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all’articolo 109. Il registro indica gli Stati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio".
Il comma 2 dell'art. 109 individua quindi i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, tra i quali compaiono:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
La differenza tra gli agenti di assicurazione e i broker
In primis va detto che l’agente rappresenta una compagnia di assicurazione mentre il broker lavora per più compagnie di assicurazione ed agisce su incarico del cliente. Dunque, mentre i primi agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione, i secondi lo fanno su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Coerentemente l'art. 1903, secondo comma, cod. civ., stabilisce che l'agente di assicurazione ha la rappresentanza processuale dell'assicuratore rispetto ai contratti conclusi in nome e per conto dello stesso in forza di poteri di rappresentanza sostanziali a lui conferiti. La giurisprudenza ha ritenuto quindi che il giudizio per il pagamento delle obbligazioni derivanti da tali contratti possa essere proposto anche nei confronti dell'agente, non rilevando che la pronuncia giudiziale sia destinata a produrre i suoi effetti nei confronti dell'assicuratore da lui rappresentato, a carico del quale sono sorte le obbligazioni derivanti da quei contratti.
Tale disciplina non può tuttavia estendersi al broker che, per sua natura, rappresenta il cliente e non la compagnia di assicurazione con la quale può al più stabilire (senza vincoli reciproci d'obbligo a concludere contratti) condizioni contrattuali ed economiche da offrire ai propri clienti. Conseguentemente, qualora un broker assicurativo dovesse essere chiamato in causa a scopo di garanzia per le obbligazioni nascenti dai contratti stipulati per il loro tramite con le compagnie di assicurazione, la domanda di manleva sarà rigettata per carenza di legittimazione passiva.
Come distinguere i broker dagli agenti
Per essere sicuri di evocare in giudizio il soggetto legittimato basta verificare nel RUI (Registro Unico Intermediari - accessibile online) in quale sezione è iscritto l'intermediario. La sezione A è infatti dedicata agli agenti mentre la B, ai broker.