Addebito di spese per traffico in roaming: i limiti
Problema
Può accadere che, a seguito dell’uso all’estero della connessione dati, le compagnie telefoniche addebitino agli utenti ingenti costi a titolo di spese per traffico in roaming.
Consigli utili
Nell’addebitare spese per traffico in roaming le compagnie telefoniche devono seguire una serie di regole. Qualora dette regole non siano state osservate si potrà chiedere la ripetizione delle somme addebitate.
Come già detto nel preambolo, per poter legittimamente addebitare spese a titolo di traffico in roaming le compagnie telefoniche devono seguire una serie di regole.
Le regole
- Devono rendere disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico (di tempo o di volume) scelta dall’utente tra le diverse opzioni proposte dall’operatore, informino l’utente medesimo: a) del raggiungimento della soglia; b) del traffico residuo disponibile; c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond.
- Per la notifica del messaggio di allerta di cui al punto precedente devono essere poste in essere modalità facilmente comprensibili e riscontrabili dal terminale di telefonia mobile o altra apparecchiatura indicata a scelta dal cliente, tra le quali almeno un SMS o un messaggio di posta elettronica nonché una finestra di “pop-up” sul computer.
- Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori devono provvedere ad interrompere il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al primo punto sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza.
- Devono offrire gratuitamente agli utenti la possibilità di predefinire una soglia massima di consumo mensile per traffico dati scelta dall’utente tra le diverse opzioni proposte dall’operatore. Qualora tale soglia massima non sia stata definita dall’utente, il limite massimo di consumo per traffico dati nei Paesi esteri diversi da quelli dell’Unione europea è pari a 50 euro.
Se le compagnie telefoniche non si attengono alle regole esposte, è possibile contestare gli addebiti illegittimi e chiederne la ripetizione.